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aggiornamento DPS della privacy obbligatorio entro 30 mar 2010
si ricorda che è necessario provvedere entro il 30 marzo all'aggiornamento del DPS della privacy. Si ricorda inoltre che entro fine 2009 sarebbe stato necessario provedere alla nomina dell'amministratore di sistema. PLANET HT è a disposizione per seguire i clienti in questi importanti adempimenti

Posta Elettronica Certificata per le Aziende e i Professionisti obbligatoria
per snellire le procedure burocratiche, la nuova legge n. 2 del 28/01/2009 rende obbligatorio l’uso della Posta Elettronica Certificata per le Aziende e i Professionisti entro un anno. Ciò permetterà di scambiare con piu rapidità i certificati ed i documenti necessari TRA gli enti pubblici e CON gli enti pubblici. La posta elettronica certificata, infatti, ha lo stesso valore della RACCOMANDATA e certifica ogni passo del tragitto della mail stessa. PLANET HT è a disposizione per ulteriori informazioni e per l'attivazione del servizio

attenzione al Registro italiano in internet
Attenzione alle lettere inviate da "Registro italiano in internet" Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione in caso di ricezione di una comunicazione inviata per posta ordinaria da parte di un'organizzazione che si presenta con il nome di "Registro italiano in internet " o "Registrazione Internet Italia" in quanto, dietro ad una richiesta di conferma e/o "attualizzazione" dei dati di registrazione del dominio, si cela in realtà un'offerta per l'inserimento in un catalogo privato di aziende, società, istituzioni, etc al costo di 958,00 euro ogni anno, per 3 anni. Si tratta di una azienda privata e, di conseguenza, di un catalogo privato che nulla ha a che vedere con i comuni motori di ricerca on line.

Anche gli studi medici e dentistici su internet
Per le forme di pubblicità dell'informazione tramite internet, il professionista dovrà comunicare all'Ordine provinciale di iscrizione (in caso di strutture sanitarie tale onere compete al Direttore Sanitario) di aver messo in rete il sito, dichiarando la conformità deontologica. L'informazione tramite siti internet deve essere rispondente al D. Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003 e dovrà contenere: - nome e cognome, o denominazione o ragione sociale; - il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra o la ragione sociale; - il domicilio professionale o la sede legale; - gli estremi che permettono di contattarlo rapidamente e di comunicare direttamente ed efficacemente, compreso l'indirizzo di posta elettronica; - l'Ordine professionale presso cui è iscritto e il numero d'iscrizione; - gli estremi della laurea e dell'abitazione e l'Università che li ha rilasciati; - la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio informativo è diramato nel rispetto delle presente linea guida; - il numero di partita IVA qualora eserciti un'attività soggetta ad imposta; Inoltre dovrà contenere gli estremi della comunicazione inviata all'Ordine provinciale relativa all'autodichiarzione del sito internet rispondente ai contenuti della presente linea-guida. I siti devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o dell'Unione Europea, a garanzia dell'individuazione dell'operatore e del committente pubblicitario. In caso di utilizzo dello strumento internet è raccomandata la conformità dell'informazione fornita ai principi dell'HONCode, ossia ai criteri di qualità dell'informazione sanitaria in rete. Inoltre tali forme di informazioni possono essere presenti: - collegamenti ipertestuali purchè rivolti soltanto verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti (ad esempio: Ordini professionali, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio Sanitario Regionale, Università, Società Scientifiche; - spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all'utente utili strumenti per la navigazione (ad esempio: collegamenti per prelevare software per la visualizzazione dei documenti, per la compressione dei dati, per il downloads dei file); - per quanto concerne la rete internet, il sito web non deve ospitere spazi pubblicitare o link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in campo sanitario; - non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, a titolo commerciale con particolare riferimento ad aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario, nè nel caso di internet ospitare collegamenti ipertestuali ai siti di tali aziende o comunque a siti commerciali; - non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, nè in forma diretta, nè nel caso di internet, tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio.

una legge obbliga a specificare la Partita Iva sui siti aziendali
La legge in questione è poco nota, anche fra gli "addetti ai lavori", ma la mancata regolarizzazione è perseguibile con la sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria (art. 11, comma 1, lettera a), del DPR 472/97). In pratica, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 35 del DPR 633/72 - nella formulazione introdotta dall'art. 2, del DPR 5 ottobre 2001, n. 404 - il codice di partita IVA deve essere indicato, tra l'altro, "nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto". Si tratta di un nuovo passo volto a garantire i visitatori e acquirenti della qualità riscontrabile sul web, contro le truffe e l'abusivismo. L'obbligo è valido sia per chi ha un sito "vetrina" sia per coloro che svolgono un'attività di e-commerce

La posta elettronica certificata ha lo stesso valore delle raccomandate
la posta elettronica certificata ( PEC ) è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale e ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno. Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio. Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute": - che il messaggio è stato spedito - che il messaggio è stato consegnato - che il messaggio non è stato alterato In ogni avviso inviato dai gestori e' apposta anche una marca temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Dove si butta l'hardware guasto ?
l'hardware e' un rifiuto tossico e va smaltito seguendo apposite procedure definite dalla legge. Esistono aziende specializzate in smaltimento di rifiuti tecnologici che raccolgono computer e periferiche rilasciando apposita certificazione di smaltimento. Gli utilizzatori privati, poi, possono rivolgersi alle isole ecologiche, ovvero ai centri di raccolta creati dalle società comunali di raccolta dei rifiuti urbani.




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